Aspetti legali del Bdsm


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Una delle domande che spesso mi sento rivolgere da persone che da anni fanno parte della comunita Bdsm attiva e, molto piu raramente, da persone che sono essenzialmente neofite, e se quanto loro fanno sia lecito sotto il profilo legale. O almeno legale nell'ambito della legislazione italiana, in base alle grandi differenze normative in ambito di diritto penale e di comportamenti sessuali non solo tra Paesi di differenti civilta, ma anche tra i Paesi occidentali che piu benignamente guardano verso cio che attiene al sesso.

La domanda e troppo astratta per avere una risposta immediatamente concreta e ci induce a un breve passo indietro per collocare o, quanto meno, per riconfermare che quello di cui si cerca di capire la liceita giuridica e catalogabile o meno sotto l'etichetta di gioco Bdsm. Se chi mi pone questa domanda ha in mente qualche gioco in cui vi sia una marchiatura a fuoco, in cui possa intervenire una persona minorenne, in cui vi sia uso abbondante di superalcolici o peggio di droghe o in cui il rapporto non sia con una persona consenziente, ecco che la prospettiva cambia radicalmente per la semplice ragione che non ci troviamo piu in quello che viene definito «Bdsm».

Non stupisca troppo questo passo indietro che sostanzialmente viene a richiamare quello che e stato gia detto bene sin dal primo capitolo, perche soprattutto per influsso di pseudoculture di derivazione web, ma anche di alcuni libri (non ultimo un volume che in Italia ha avuto molto seguito e che e stato pubblicato proprio da questa casa editrice, ossia Sesso estremo) la linea di demarcazione tra Bdsm e comportamenti violenti ha rischiato di farsi piu sottile. Se essa e sottile anche i ragionamenti giuridici, di per se gia soverchiamente incerti, diventano un campo di battaglia solo per aprioristiche posizioni.

Sulla base dei sacrosanti principi della consensualita e della maggiore eta alcuni dicono che se vi e il consenso della persona sottomessa qualsiasi azione su di essa compiuta non e punibile, salvo atti come mutilazioni e simili comportamenti estremi. Questa credenza, talvolta diffusa, va sfatata.

Innanzitutto, dal combinato disposto degli artt. 582, 583 e 585 del Codice Penale si arriva alla prima parziale conclusione che qualsiasi azione Bdsm che determini una lesione alla parte sottomessa guaribile in un tempo superiore ai venti giorni fa scattare una denuncia indipendentemente da qualsiasi querela. Dunque la volonta della parte sottomessa e il suo consenso non hanno alcuna rilevanza giuridica ne possono essere causa ostativa per una denuncia d'ufficio all'autorita giudiziaria di chi ha commesso il fatto.

E bene soffermarsi sul concetto di lesione di cui si parla appunto nell'art. 582. La lesione e caratterizzata dall'evento malattia e questo e poi l'elemento discriminante rispetto alle percosse di cui si parlera tra poco. Malattia? Tutti abbiamo conoscenza del significato di questa parola, ma la sua definizione in campo giuridico non e del tutto inequivoca. Ahime, non e importante cio che ognuno pensa, ma quello che in diritto si intende come base del delitto di lesioni personali.

Il Codice non da alcuna definizione, trattandosi di materia di medicina legale. Una certa giurisprudenza si e ispirata piu alla Relazione ministeriale del progetto definitivo del Codice Penale, dove la malattia trova definizione come «qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell'organismo, ancorche localizzata e non impegnativa delle condizioni organiche generali», che non a concetti decisamente diversi espressi dalla medicina legale per la quale malattia e «una modificazione peggiorativa dello stato anteriore a carattere dinamico, estrinsecantesi in un disordine funzionale apprezzabile il quale determina una effettiva diminuzione della vita organica e, soprattutto di relazione, e richiede un intervento terapeutico per quanto modesto» [Cesare Gerin, Manuale di medicina legale e delle assicurazioni, Universo, Roma, 1991, p. 657].

Non e una disputa senza rilevanza pratica. La prima interpretazione ci porta alle aberranti conclusioni che anche un livido (sic!) o una semplice escoriazione rientrerebbero nel concetto di malattia e dunque di lesioni che sarebbero da valutare alla luce dei venti giorni di cui all'art. 582.

Anche una qualificata dottrina come quella dell'Antolisei ritiene che la nozione di malattia vada ricercata nei criteri individuati dalla medicina legale: per malattia si deve intendere «un processo patologico, acuto o cronico, localizzato o diffuso, che determina una apprezzabile menomazione funzionale dell'organismo». Sempre l'Antolisei [Manuale di Diritto Penale, Giuffre, Milano, 1966, p. 66] dice che dunque non sono malattia le «ecchimosi, cioe le infiltrazioni di sangue nelle maglie dei tessuti, dipendenti dalla rottura dei vasi sanguigni, perche essi non determinano una menomazione funzionale dell'organismo degna di rilievo».

Un primo sospiro di sollievo ci coglie perche a questo punto i normali lividi et similia che possono scaturire da varie pratiche come una fustigazione non possono essere valutati come malattia, e dunque non diventano elemento oggettivo per il reato di cui all'art. 582. Le questioni interpretative restano comunque complesse. L'art. 5 del Codice Civile recita infatti: «Gli atti di disposizione del proprio corpo sono vietati quando cagionino una diminuzione permanente dell'integrita fisica o quando siano altrimenti contrari alla legge, all'ordine pubblico o al buon costume». Una sessione di gioco Bdsm comporta un atto di «disposizione del proprio corpo»? Per dirimere la questione a nulla vale l'art. 50 del Codice Penale che dice: «Non e punibile chi lede o pone in pericolo un diritto, con il consenso della persona che puo validamente disporne». Dunque anche l'art. 50 del Codice Penale sul consenso dell'avente diritto pone limiti alla possibilita di essere titolari di questo diritto di disposizione del proprio corpo.

Nella multiforme tipologia dei giochi Bdsm che possono andare da un cerebrale gioco di umiliazioni verbali all'introduzione di un ago in un capezzolo, lo spazio per disquisire se i giochi Bdsm tout court configurino atti di disposizione del proprio corpo esiste. E piu ci si sposta dal primo esempio, fatto or ora, verso il secondo, piu la probabilita che tale atto si configuri aumenta. Ma un'analisi piu concreta e aderente alle modalita dei giochi Bdsm ci induce a ritenere difficilmente invocabile la norma dell'art. 5 del C.C. in quanto le quattro ipotesi, elencate peraltro in via esaustiva e non meramente indicativa, mal si attagliano alla suddetta concretezza. L'art. 5 citato riconferma semmai la necessita di quel limite di cui si e detto all'inizio e cioe che ogni gioco Bdsm non abbia a determinare lesioni - dunque diminuzioni dell'integrita fisica - la cui durata sia superiore ai giorni venti. Va valutato anche il riferimento al buon costume perche alcune delle attivita Bdsm non avvengono solo in privato, ma anche in certi locali che da qualche tempo organizzano feste a tema. Importante e a questo punto avere la certezza che tali locali abbiano statuti interni e procedure di ammissione delle persone tali da essere considerati luoghi privati e non pubblici, facendo cosi venir meno ogni possibile riferimento al concetto di buon costume.

Nel Codice Penale oltre alle norme citate sulle lesioni personali esiste il reato di percosse (art. 581) che dice: «Chiunque percuote taluno, se dal fatto non deriva una malattia nel corpo o nella mente, e punito, a querela della persona offesa, con […]». Non pare dubbio che sotto questo articolo possa cadere la stragrande maggioranza delle attivita Bdsm: dal colare cera allo spanking, alla fustigazione, alle mollette, al calpestamento. Altre attivita Bdsm poi, come il bondage, il clistere, buona parte dei giochi clinical o le sodomizzazioni, non cadono sotto alcuna fattispecie giuridica.

Il concetto della querela della persona non fa che rinforzare anche sotto il profilo giuridico la necessita imprescindibile, per ogni gioco Bdsm, del consenso. Un consenso che deve essere pieno ossia libero e con la persona nel pieno possesso delle sue facolta mentali. In altre parole il consenso non e valido se l'individuo, per qualsiasi causa, anche transitoria, e incapace di intendere e volere.

Alcune persone si sono poste giustamente la domanda del rischio insito nel gioco con un partner che, dopo un certo lasso di tempo e venuti meno i rapporti di amicizia o amore, decida, per vendetta, di denunciare il dominante in virtu dell'art. 591 C.P. A quest'ultimo non rimane che poter dimostrare che la persona era consenziente invocando l'art. 50 C.P. gia citato. Il consenso puo risultare da lettere intercorse, da mail scambiate, da prove testimoniali di amici che possano affermare che la relazione Bdsm era nota almeno in un ristretto giro di conoscenze. In questo modo puo cadere l'accusa contro la parte dominante di averle estorto improvvisamente, nel corso di un rapporto amoroso, un gioco Bdsm.

Il reperimento di simili prove pero puo non risultare per tutti facile. Si pensi a una coppia dove la moglie chieda la separazione per colpa del marito asserendo di essere stata forzata a rapporti Bdsm. Ci sono alcune pronunce di accoglimento delle richieste avanzate da mogli di cui mai si sapra se siano state forzate o, venuto meno il vincolo di affetto e di voglia di unione coniugale, abbiano preso a pretesto tali giochi Bdsm per ottenere una separazione per colpa del marito.

Non stupisca troppo se i ragionamenti di questo capitolo sono stati pieni di «distinguo». La materia giuridica e di per se tale gia dai tempi di Cicerone. Inoltre cio di cui stiamo discorrendo, attenendo alla sessualita, e stato da sempre visto con occhi molto diversi a seconda delle credenze politiche, religiose e sociali di chi e chiamato a legiferare e poi soprattutto a interpretare e applicare. Infine la materia e in continua evoluzione per il mutare della societa.

Infatti, quando si parla di pubblica decenza, di buon costume e di comune sentimento del pudore, i giudici si devono riferire al sentimento medio del popolo in un determinato momento storico, non quindi in rapporto alla sensibilita dei singoli eventualmente offesi. Ora, e vero che in questi anni sono stati fatti passi da gigante, ma solo in certi campi. Ad esempio, il seno nudo e il tanga piu interdentale che ci sia sono ormai ammessi su qualsiasi spiaggia italiana.

Non altrettanti passi sono stati fatti nella comprensione del fenomeno Bdsm che sta coinvolgendo grandi masse di persone, che hanno pero il grave… «difetto» di restare a casa loro o di riunirsi in piccoli gruppi, di non scendere in piazza con cartelli, di non avere gruppi di pressione politica alle loro spalle.

Nel non lontanissimo 1995 nella motivazione di un decreto di sequestro di cassette sadomaso presso una societa di import-export di materiale hard, in una profusione di termini roboanti, si legge tra l'altro «[…] manifestazione di sadismo culminante in torture di inaudita crudelta su persone quali […] applicazione di pesi e molle agli organi genitali esterni maschili e femminili, colatura di cera bollente da candele accese, maltrattamenti di ogni genere e fustigazioni, introduzione di oggetti vari nelle parti intime maschili e femminili […]».

A leggere cio il popolo Bdsm sorride (per non piangere) e corre a lavarsi le mani che grondano sangue per gli atti di «inaudita crudelta su persone» che abitualmente compie. La non comprensione del vissuto e giocato del Bdsm non puo che essere fonte di malintesi e di accuse che necessitano di molta pazienza e determinazione per essere bdsmontate.

La conclusione cui possiamo giungere e comunque quella di una relativa tranquillita - ma la cui opinabilita rientra, come detto, in ogni parere giuridico - a fronte di giochi dove, oltre alla maggiore eta, vi sia il consenso pieno, e che non comportino la possibilita della denuncia d'ufficio che scatta per lesioni personali guaribili oltre i venti giorni. Che il consenso vi sia e importante anche in assenza di lesioni di cui all'art. 582 C.P., ma ai fini dell'art. 581 C.P., la cui operativita e a denuncia di parte.

Vale la pena infine soffermarsi su quanto dichiarato recentemente dalla Corte Costituzionale in una sentenza interpretativa. In essa si legge che «[…] essendo la sessualita uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente e senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompresso tra le situazioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'art. 2 Cost. impone di garantire».

Mi pare che questa sentenza illumini piu positivamente le situazioni Bdsm che hanno quasi sempre aspetti, come abbiamo visto, di disposizione del proprio corpo, riducendo la fattispecie - come dice il giurista Margaroli - ai casi in cui, al contrario, a seguito dei rapporti interpersonali la persona non sia piu libera (es. riduzione in schiavitu) o sia costretta a comportamenti sessuali non voluti. Ma, appunto, queste ultime sono espressioni di pura violenza e dunque non fanno assolutamente parte del contesto e della filosofia Bdsm.





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